LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 30-04-2003
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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CAPO III
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(Disposizioni modificative in materia di urbanistica)
1. All'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), dopo il
comma 26 e’ inserito il seguente:
<<26 bis. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda
per i servizi sanitari, le variazioni agli strumenti urbanistici
vigenti che prevedano l'ampliamento delle zone omogenee A e
B, poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti
zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unita’ Bestiame
Adulto), qualora i centri abitati medesimi risultino totalmente
interclusi nella loro espansione dal vincolo di rispetto di cui al
comma 26.>>.
2. Le procedure semplificate di approvazione delle varianti al
PRGC, di cui all'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre
2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli
Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 3, comma 7, della
presente legge, sono estese ai comuni, nei quali, alla data di
adozione della variante, la popolazione residente risulta
inferiore a 2500 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ufficiale
ISTAT.
3. All'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28
(Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici
generali ed attuativi), come sostituito dall'articolo 1, comma 3,
della legge regionale 19/1992, dopo il comma 2 e’ aggiunto il
seguente:
<<2 bis. Il contributo gia’ concesso alla data di entrata in vigore
della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 e’ confermato a
seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga
nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione
comunale che decide la riadozione.>>.
4. All'articolo 94 (Concessione gratuita), comma 1, della legge
regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia
di pianificazione territoriale ed urbanistica), come da ultimo
modificato dall'articolo 6, comma 28, della legge regionale
13/2000, dopo la lettera e) e’ inserita la seguente:
<<e bis) per ampliamenti di edifici residenziali, finalizzati alla
realizzazione di ascensori, piattaforme elevatrici e servizi
igienici, alla modifica delle scale e alla creazione di spazi di
manovra, secondo quanto previsto dalle norme in materia di
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;>>.
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