LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 30-04-2003
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 18
del 30 aprile 2003
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 3 DEL 5 maggio 2003

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  

Allegato 1:
Allegato  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

CAPO III
Disposizioni concernenti il settore territorio e ambiente

ARTICOLO 15

 

(Disposizioni modificative in materia di urbanistica)
1. All'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), dopo il 
comma 26 e’ inserito il seguente:
<<26 bis. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda 
per i servizi sanitari, le variazioni agli strumenti urbanistici 
vigenti che prevedano l'ampliamento delle zone omogenee A e 
B, poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti 
zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unita’ Bestiame 
Adulto), qualora i centri abitati medesimi risultino totalmente 
interclusi nella loro espansione dal vincolo di rispetto di cui al 
comma 26.>>.
2. Le procedure semplificate di approvazione delle varianti al 
PRGC, di cui all'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 
2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli 
Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 3, comma 7, della 
presente legge, sono estese ai comuni, nei quali, alla data di 
adozione della variante, la popolazione residente risulta 
inferiore a 2500 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ufficiale 
ISTAT.
3. All'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 
(Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici 
generali ed attuativi), come sostituito dall'articolo 1, comma 3, 
della legge regionale 19/1992, dopo il comma 2 e’ aggiunto il 
seguente:
<<2 bis. Il contributo gia’ concesso alla data di entrata in vigore 
della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 e’ confermato a 
seguito della riadozione del PRGC o del PRPC, che intervenga 
nel termine perentorio di sei mesi dalla deliberazione 
comunale che decide la riadozione.>>.
4. All'articolo 94 (Concessione gratuita), comma 1, della legge 
regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia 
di pianificazione territoriale ed urbanistica), come da ultimo 
modificato dall'articolo 6, comma 28, della legge regionale 
13/2000, dopo la lettera e) e’ inserita la seguente:
<<e bis) per ampliamenti di edifici residenziali, finalizzati alla 
realizzazione di ascensori, piattaforme elevatrici e servizi 
igienici, alla modifica delle scale e alla creazione di spazi di 
manovra, secondo quanto previsto dalle norme in materia di 
superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;>>.

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